Contratti atipici con più «paletti»Il Sole 24 Ore Il Sole 24 Ore
Gli interventi.
Durante l'esame in commissione
LE MODIFICHE Vincoli stringenti sul reclutamento degli apprendisti e «pause» allungate per i tempi determinati
Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone
La riforma del lavoro ha incassato la settimana scorsa il sì della commissione Lavoro del Senato imbarcando alcune modifiche.
Per l'apprendistato è prevista una durata minima di sei mesi (esclusi i cicli stagionali).
Durante il periodo di preavviso per la chiusura del contratto che segue la fine della formazione, il contratto resta di apprendistato.
Dall'1 gennaio 2013, nelle aziende che occupano almeno dieci dipendenti, il rapporto tra lavoratori qualificati e apprendisti (compresi i somministrati) passerà da 1 a 1 a 3 a 2.
Nelle stesse aziende non potranno essere assunti altri apprendisti se non è mantenuto in servizio almeno il 50% (ridotto al 30% per i primi tre anni) dei contratti di apprendistato, in scadenza nei 36 mesi precedenti.
Chi non rispetta questa condizione potrà assumere solo un altro apprendista.
Quanto al part time, la contrattazione collettiva potrà stabilire le condizioni e le modalità con cui il lavoratore può chiedere l'eliminazione o la modifica delle clausole flessibili ed elastiche.
I lavoratori studenti e quelli affetti da patologie oncologiche potranno revocare il consenso al loro inserimento.
Modificate poi le ipotesi soggettive dei contratti a chiamata.
Si potrà stipulare il contratto con chi ha più di 55 anni e con chi ne ha meno di 24 (ma in questo caso la prestazione lavorativa deve essere svolta entro i 25 anni).
Ogni chiamata al lavoro dovrà essere comunicata (sanzione da 400 a 2.400 euro) alla direzione territoriale del lavoro.
In caso di un ciclo integrato di prestazioni di durata fino a 30 giorni, basterà una comunicazione.
Abrogata la disposizione che, per i contratti del fine settimana e per ferie e vacanze, faceva scattare l'indennità di disponibilità solo se il datore chiamava al lavoro.
Novità anche per i Co.co.pro.
Per i nuovi rapporti, si introduce una presunzione di subordinazione se l'attività del collaboratore è analoga a quella svolta dai dipendenti del committente.
Il progetto non può essere una riproposizione dell'oggetto sociale del committente e, se manca, il rapporto di lavoro è subordinato a tempo indeterminato.
I compiti non possono essere esecutivi e ripetitivi.
Previsto un corrispettivo minimo nella misura individuata dai contratti collettivi ad hoc; in loro assenza, si applica il minimo retributivo dei dipendenti.
Il committente potrà recedere prima della scadenza del termine solo per giusta causa o se sono emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore, che rendono impossibile realizzare il progetto.
Per i contratti a tempo determinato, per il primo contratto (fino a 12 mesi) non serve la causa.
Salgono da 20 a 30 per i contratti fino a sei mesi e da 30 a 50 per quelli sopra i sei mesi i giorni di prolungamento oltre i quali il rapporto si trasforma a tempo indeterminato; entro la scadenza originaria, si deve comunicare la durata della prosecuzione al centro per l'impiego.
È ampliato il periodo in cui non si può riassumere a tempo determinato il lavoratore già assunto a termine.
Per i contratti fino a sei mesi: i dieci giorni sono stati portati a 60; mentre per quelli oltre i 6 mesi, i 20 giorni sono elevati a 90 giorni.
In caso di nuova attività o di nuove iniziative, i contratti collettivi nazionali li possono ridurre.
Infine, dall'1 gennaio 2013 scompariranno i contratti di inserimento lavorativo.
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